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Fondo di Garanzia per finanziamenti agevolati: Tutte le novità 2023

La legge di Bilancio 2023 estende la disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le PMI. Fondo PMI a sostegno delle imprese colpite dalla crisi rimarrà attiva fino al 31 dicembre 2023. Con questa proroga, fino alla fine del 2023, l’importo massimo garantito per ogni singola impresa beneficiaria rimarrà fissato a 5 milioni di euro e saranno ammissibili anche i soggetti appartenenti alla fascia 5 del modello di valutazione del Fondo. Nel 2023, le coperture per i prestiti destinati agli investimenti e al sostegno della liquidità per le imprese a maggior rischio continueranno ad essere più alte.

 

L’intervento transitorio e speciale del Fondo di garanzia PMI è stato prorogato per un altro anno. Le misure previste nella Legge di Bilancio 2022 (Articolo 1, paragrafo 55, Legge n. 234/2021) e nel Decreto Aiuti (Articolo 16, paragrafo 1, D.L. n. 50/2022) rimarranno in vigore fino alla fine del 2023, come indicato nel disegno di legge di Bilancio 2023. La proroga del regime transitorio e speciale è necessaria a causa della continua necessità di liquidità e di investimenti per le imprese, in particolare per l’efficienza energetica e la diversificazione delle fonti di energia. Questa proroga è in linea anche con la recente proroga del Temporary Framework crisi Ucraina-Russia, che è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 dalla Commissione europea il 28 ottobre 2022.

Il Regime Transitorio

Il disegno di legge di Bilancio 2023 include una proroga, senza alcuna modifica, fino al 31 dicembre 2023, delle norme transitorie del Fondo di garanzia PMI previste al comma 55 della Legge di Bilancio 2022. Di conseguenza, l’importo massimo garantito per ogni impresa beneficiaria rimarrà di 5 milioni di euro per tutto l’anno 2023. Inoltre, le imprese che rientrano nella fascia 5 del modello di valutazione del Fondo saranno ancora ammissibili per i benefici fino alla fine del 2023. La categoria di valutazione dell’impresa beneficiaria sarà determinata applicando il modello di valutazione del Fondo, che deve essere fornito, al momento della domanda, sia con i dati economico-finanziari che con i dati di performance dell’impresa beneficiaria.

Per quanto riguarda le percentuali di copertura, a seguito della proroga fino al 31 dicembre 2023, la garanzia del Fondo sarà concessa:

  • per operazioni connesse agli investimenti: nella misura massima del 80% dell’importo dell’operazione finanziaria in favore di tutte le imprese indipendentemente dalla fascia di appartenenza del modello di valutazione del Fondo. Per le operazioni di riassicurazione, la copertura del Fondo sarà concessa nella misura dell’80% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da questi ultimi non superi l’80%;
  • per operazioni di liquidità: nella misura massima del 80% dell’importo dell’operazione finanziaria in favore delle imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del Fondo e nella misura massima del 60% per le imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del medesimo modello di valutazione. Con riferimento alle operazioni di riassicurazione, la copertura del Fondo sarà concessa nella misura del 80%-60% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da questi ultimi non superi l’80%. In tutti i casi, la misura della controgaranzia sarà pari al 100% della quota dell’importo garantito dal soggetto garante qualora quest’ultimo sia autorizzato ai sensi delle Disposizioni operative del Fondo, oppure pari alla riassicurazione qualora quest’ultimo non sia autorizzato.

Regime speciale per le imprese colpite dal conflitto russo-ucraino (Temporary Crisis Framework)

Il disegno di legge di Bilancio 2023 conferma fino al 31 dicembre 2023 anche l’operatività del regime speciale previsto dal comma 55-bis della legge di Bilancio 2022 (inserito dall’articolo 16, comma 1, D.L. n. 50/2022). Le garanzie sono destinate alle PMI e, limitatamente all’operatività su portafogli di finanziamenti, anche alle imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499, che abbiano comprovate esigenze di liquidità direttamente o indirettamente connesse al grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa (ad esempio e non esaustivo: l’aumento dei prezzi delle materie prime e dei fattori di produzione, l’incremento delle spese energetiche).

Il disegno di legge di Bilancio 2023 prevede che le imprese in difficoltà, così come definite dal Regolamento UE 651/2014, possono accedere alla garanzia del Fondo, in deroga alle disposizioni operative del Fondo e in linea con quanto previsto dal Temporary Crisis Framework. Tuttavia, l’accesso alla garanzia è negato alle imprese soggette a sanzioni emesse dall’Unione europea a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina o possedute o controllate da individui, enti o organismi soggetti alle stesse sanzioni. In caso di operazioni in settori industriali soggetti a sanzioni dell’Unione europea, l’operazione finanziaria per la quale si richiede la garanzia del Fondo non deve pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Il disegno di legge di Bilancio 2023 prevede che saranno ammesse alle garanzie del Fondo le operazioni finanziarie aventi una durata massima di 8 anni e un importo massimo che può essere determinato in base a diverse opzioni:

  • 15% del fatturato medio degli ultimi 3 esercizi chiusi, come risultante dai bilanci depositati in Camera di Commercio o dalle dichiarazioni dei redditi trasmesse all’Agenzia delle Entrate. Nel caso di imprese di nuova costituzione, se non dispongono di 3 bilanci chiusi e approvati, l’importo massimo sarà calcolato sulla base del fatturato medio delle annualità disponibili al momento della richiesta dell’agevolazione, sempre come risultante dai bilanci depositati in Camera di Commercio o dalle dichiarazioni dei redditi trasmesse all’Agenzia delle Entrate;
  • 50% dei costi sostenuti per l’energia (ad esempio, le spese per l’acquisto di elettricità, gas, carburanti, ecc.) nei 12 mesi precedenti alla presentazione della richiesta di agevolazione;
  • il fabbisogno di liquidità nei successivi 12 mesi per le PMI e nei successivi 6 mesi per le imprese con meno di 499 dipendenti, qualora queste abbiano registrato interruzioni nelle catene di approvvigionamento, aumenti nei prezzi dell’energia, delle materie prime o dei semilavorati

 

Il disegno di legge di Bilancio 2023 conferma l’operatività del regime speciale per le garanzie del Fondo alle PMI fino al 31 dicembre 2023.

L’importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria rimarrà fissato a 5 milioni di euro e le percentuali di copertura previste dalla Legge di Bilancio 2022 saranno sempre valide (80% per gli investimenti e per le operazioni con finalità diverse dall’investimento riferite alle imprese appartenenti alle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del Fondo; 60% per le operazioni con finalità diverse dall’investimento riferite alle imprese appartenenti alle fasce 1 e 2 del medesimo modello di valutazione).

Inoltre, fino al 31 dicembre 2023, resterà in vigore l’aumento della copertura della garanzia prevista dal D.L. n. 50/2022 per i finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetico. In questo caso, l’intervento del Fondo sarà gratuito per le imprese che operano nei settori particolarmente colpiti dall’attuale emergenza bellica, come indicato nell’allegato I della comunicazione della Commissione europea 2022/C13 I/01.

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