La legge di Bilancio estende la disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le PMI, l’importo massimo garantito per ogni singola impresa beneficiaria rimarrà fissato a 5 milioni di euro e saranno ammissibili anche i soggetti appartenenti alla fascia 5 del modello di valutazione del Fondo. Le coperture per i prestiti destinati agli investimenti e al sostegno della liquidità per le imprese a maggior rischio continueranno ad essere più alte.

L’intervento transitorio e speciale del Fondo di garanzia PMI è stato prorogato per un altro anno. La proroga del regime transitorio e speciale è necessaria a causa della continua necessità di liquidità e di investimenti per le imprese, in particolare per l’efficienza energetica e la diversificazione delle fonti di energia.
Il Regime Transitorio
L’importo massimo garantito per ogni impresa beneficiaria rimarrà di 5 milioni di euro. Inoltre, le imprese che rientrano nella fascia 5 del modello di valutazione del Fondo saranno ancora ammissibili per i benefici. La categoria di valutazione dell’impresa beneficiaria sarà determinata applicando il modello di valutazione del Fondo, che deve essere fornito, al momento della domanda, sia con i dati economico-finanziari che con i dati di performance dell’impresa beneficiaria.
Per quanto riguarda le percentuali di copertura, la garanzia del Fondo sarà concessa:
- per operazioni connesse agli investimenti: nella misura massima del 80% dell’importo dell’operazione finanziaria in favore di tutte le imprese indipendentemente dalla fascia di appartenenza del modello di valutazione del Fondo. Per le operazioni di riassicurazione, la copertura del Fondo sarà concessa nella misura dell’80% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da questi ultimi non superi l’80%;
- per operazioni di liquidità: nella misura massima del 80% dell’importo dell’operazione finanziaria in favore delle imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del Fondo e nella misura massima del 60% per le imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del medesimo modello di valutazione. Con riferimento alle operazioni di riassicurazione, la copertura del Fondo sarà concessa nella misura del 80%-60% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da questi ultimi non superi l’80%. In tutti i casi, la misura della controgaranzia sarà pari al 100% della quota dell’importo garantito dal soggetto garante qualora quest’ultimo sia autorizzato ai sensi delle Disposizioni operative del Fondo, oppure pari alla riassicurazione qualora quest’ultimo non sia autorizzato.
Regime speciale per le imprese colpite dal conflitto russo-ucraino (Temporary Crisis Framework)
Le garanzie sono destinate alle PMI e, limitatamente all’operatività su portafogli di finanziamenti, anche alle imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499, che abbiano comprovate esigenze di liquidità direttamente o indirettamente connesse al grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa (ad esempio e non esaustivo: l’aumento dei prezzi delle materie prime e dei fattori di produzione, l’incremento delle spese energetiche).
Saranno ammesse alle garanzie del Fondo le operazioni finanziarie aventi una durata massima di 8 anni e un importo massimo che può essere determinato in base a diverse opzioni:
- 15% del fatturato medio degli ultimi 3 esercizi chiusi, come risultante dai bilanci depositati in Camera di Commercio o dalle dichiarazioni dei redditi trasmesse all’Agenzia delle Entrate. Nel caso di imprese di nuova costituzione, se non dispongono di 3 bilanci chiusi e approvati, l’importo massimo sarà calcolato sulla base del fatturato medio delle annualità disponibili al momento della richiesta dell’agevolazione, sempre come risultante dai bilanci depositati in Camera di Commercio o dalle dichiarazioni dei redditi trasmesse all’Agenzia delle Entrate;
- 50% dei costi sostenuti per l’energia (ad esempio, le spese per l’acquisto di elettricità, gas, carburanti, ecc.) nei 12 mesi precedenti alla presentazione della richiesta di agevolazione;
- il fabbisogno di liquidità nei successivi 12 mesi per le PMI e nei successivi 6 mesi per le imprese con meno di 499 dipendenti, qualora queste abbiano registrato interruzioni nelle catene di approvvigionamento, aumenti nei prezzi dell’energia, delle materie prime o dei semilavorati






